| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 31/01/20032. Se l'autorità competente ritiene che il cambiamento dei dati di cui al comma 1, non comporta la modifica del certificato di omologazione esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione ne informa il costruttore. 3. Se l'autorità competente constata che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifica nuove verifiche o nuove prove ne informa il costruttore ed effettua le verifiche o le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportano una modifica del certificato di omologazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, l'autorità competente ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea a norma dell'art. 6. 4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagine modificate di questo documento all'autorità competente che rilascia l'omologazione, indicando chiaramente le modifiche apportate nonchè la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda informativa viene modificato soltanto se le modifiche ad essa apportate implicano la modifica di uno o più dei punti del certificato di conformità di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso) al presente decreto. 5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validità a causa dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell'entita tecnica o del componente omologato, l'autorità competente, che ha rilasciato l'omologazione, lo comunica entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea. Articolo 10 1. Se l'autorità competente constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da essa omologato, prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della produzione al tipo omologato e comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea le misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione. 2. Se l'autorità competente constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato chiede all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha proceduto all'omologazione di verificare le diversità riscontrate. La predetta autorità competente che ha proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta e se accerta un difetto di conformità adotta le misure di cui al comma 1. 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonchè dei motivi che giustificano tale provvedimento. 4. Nei casi in cui l'autorità competente di uno degli Stati membri della Comunità europea che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformità di cui e stato informato, le autorità competenti degli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione. Articolo 11 1. L'applicazione di eventuali equivalenze tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei veicoli, sistemi, entità tecniche e componenti stabilite nel presente decreto di recepimento della direttiva 2002/24/CE e nelle direttive CE particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità ed i paesi terzi sono adottate a seguito del riconoscimento delle stesse da parte del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 12 1. Se l'autorità competente accerta che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, essa può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Essa informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione. Articolo 13 1. Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entità, tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto, è motivata in maniera precisa. Tale decisione viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere proposti. Articolo 14 1. I nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici designati, dall'autorità competente in materia di omologazione, successivamente all'adozione del presente decreto e le procedure di prova per le quali ciascuno di essi è stato designato sono comunicati alla Commissione ed alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea. 2. I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni a) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico salvo i casi espressamente previsti dalle direttive CE particolari b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non è considerato eccezionale purchè abbia il consenso dell'autorità competente in materia di omologazione. 3. I servizi di un paese non facente parte della Comunità europea possono essere notificati dall'autorità competente in quanto servizio tecnico designato solamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità europea con il paese stesso. Articolo 15 1. Non è consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi conformi al presente decreto. E' consentito presentare per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni del presente decreto. 2. Non è consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entità tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto. E' consentito immettere sul mercato e vendere la prima volta, per la loro utilizzazione, soltanto le entità tecniche ed i componenti conformi al presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2 a) l'autorità competente, su richiesta degli interessati, esenta dal rispetto di una o più prescrizione delle direttive CE particolari i veicoli, i sistemi, le entità tecniche o i componenti destinati: 1) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unità all'anno per tipo di veicolo, sistema componente o entità tecnica; oppure 2) alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile, ai vigili del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione, alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea. Entro tre mesi le autorità degli altri Stati membri decidono se accettare l'omologazione dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione «certificato di omologazione CE» b) le omologazioni nazionali concesse prima del 17 giugno 1999 restano valide fino al 17 giugno 2003. I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo ed il loro uso non è limitato nel tempo. L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso dei sistemi, delle entità tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non è limitata nel tempo. Articolo 16 1. In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, è consentito, nel rispetto dell'allegato VIII al presente decreto, immatricolare e vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida. Questa possibilità è limitata ad un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si applica soltanto ai veicoli che si trovavano sul territorio della Comunità europea e che erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato quando l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validità. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda all'autorità competente per la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano. Entro tre mesi l'autorità competente decide se autorizzare o meno l'immatricolazione del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, il numero delle unità ed accerta che il costruttore rispetti il disposto dell'allegato VIII al presente decreto. L'autorità competente comunica ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe accordate. 3. Per i veicoli, i componenti o le entità tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura con uno o più requisiti di una o più direttiva CE particolare, si applica l'art. 8, comma 2, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002. Articolo 17 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, è abrogato con effetto dal 9 novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 si intendono fatti alla direttiva 2002/24/CE che l'abroga e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato IX al presente decreto. Articolo 18 1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a IX al presente decreto ne costituiscono parte integrante. Articolo 19 1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il modello precedente del certificato di conformità può essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data. 2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non è consentito vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi al predente decreto. Articolo 20 1. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente al 9 novembre 2003 e non impedisce le estensioni di tali omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di direttive CE, a norma del quale sono state originariamente rilasciate. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformità emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegati IV al presente decreto. Articolo 21 1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli contemplati nel presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002 in materia di codici nazionali di immatricolazione. Roma, 31 gennaio 2003 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 195 allegato Allegati ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I: Elenco delle prescrizioni ai fini dell'omologazione del veicolo Allegato II: Scheda informativa Allegato III: Certificato di omologazione CE Allegato IV: Certificati di conformità Allegato V: Numerazione e marcatura Allegato VI: Disposizioni per il controllo della conformità della produzione Allegato VII: Risultati delle prove Allegato VIII: Veicoli di fine serie Allegato IX: Tabella di corrispondenza ALLEGATO I ELENCO DELLE PRESCRIZIONI AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione "CONF" se deve essere verificata la loro conformità con i dati forniti dal costruttore oppure dalla menzione "DP" se deve essere verificata la loro conformità con le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Se del caso tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate) ========================================================== ========== Rubrica Oggetto Menzione Direttiva n. n. (se applicabile) ========================================================== ========== 1 Marca CONF ------------------------------------------------------------------- 2 Tipo/variante CONF /versione ------------------------------------------------------------------- 3 Nome e indirizzo CONF del costruttore del veicolo ------------------------------------------------------------------- 4 Nome e indirizzo CONF dell'eventuale mandatario del costruttore del veicolo ------------------------------------------------------------------- 5 Categoria CONF 2002/24/CE di veicolo (*) ------------------------------------------------------------------- 6 Numero di ruote CONF e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote ------------------------------------------------------------------- 7 Schema indicativo CONF del telaio ------------------------------------------------------------------- 8 Nome e indirizzo CONF del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo) ------------------------------------------------------------------- 9 Marca e CONF denominazione del motore ------------------------------------------------------------------- 10 Tipo di accensione CONF del motore |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|